Stampa questa pagina

Legge 13/01/06: cambia la legittima difesa

  1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
  2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
    a) la propria o altrui incolumità;
    b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
  3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.


Questo è il testo della Legge 13 febbraio 2006, n.59 apportante significative modifiche all'art. 52 del Codice Penale. A prescindere dal contenuto dello stesso riteniamo comunque che sia stato un passo avanti nella tutela del cittadino contro aggressioni sempre più violente, perpetrate tra le mura domestiche. Da sottolineare come tale cambiamento sia stato voluto dal precedente Governo di Centro Destra.

precedente: Bossoli militari
successiva: Difesa