NUOVA CIRCOLARE RIGUARDO IL QUANTITATIVO DI MUNIZIONI DETENUTE

Riportiamo un importante documento che pone chiarezza in merito alla discussa questione della variazione del numero di munizionamento. Tale scritto risulta senza dubbio chiarificatore e impone una corretta interpretazione del discorso. La circolare reca come intestazione il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. La data è molto recente, ovvero il 7 Agosto del 2006. L'oggetto interessa, appunto, l'articolo 58 Reg. Esec. TULPS e s'intitola: variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto. Segue la parte centrale del testo, dove si può facilmente capire il sunto della questione.

...omissis...

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha
qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n.
482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata
di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec.
T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste
certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che
questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose
richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei
cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare
all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che
deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione
nella specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di
porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e
sicurezza pubblica - nella condizione di conoscere le persone che detengono
munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del
Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un
massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97
Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente
mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) - l’obbligo di denuncia ex art.
58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di
munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle
medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa
omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in
decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento
della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come
il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto
non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler
dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della
presente circolare agli Uffici periferici.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)