LA
NUOVA LEGITTIMA DIFESA
1. Non è
punibile chi ha commesso il
fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un
diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste
il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo
se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa
un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi
è pericolo d'aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in
cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Questo è il testo della Legge 13 febbraio 2006, n.59
apportante significative modifiche all'art. 52 del Codice Penale. A
prescindere dal contenuto dello stesso riteniamo comunque che sia stato
un passo avanti nella tutela del cittadino contro aggressioni sempre
più violente, perpetrate tra le mura domestiche. Da sottolineare
come tale cambiamento sia stato voluto dal precedente Governo di Centro
Destra.