RIASSUNTO DELLA LEGGE NAZIONALE INERENTE LE
ARMI
In Italia vige un divieto generale di
porto d'armi, così come
stabilito dall'art.4 legge n°110 del 28 aprile 1975. Invece la
detenzione di armi è vietata a tutti coloro i quali hanno
riportato condanne a pene restrittive della libertà personale
superiori a 3 anni per delitti non colposi e non abbiano ottenuo la
riabilitazione. Poi vi sono i reati ostativi previsti dall'art. 43 del
TULPS per i quali anche con la riabilitazione non è possibile
alcuna licenza in materia di armi. Quindi vi è un divieto
generale di porto, divieto al quale lo stato concede una deroga con il
rilascio dei permessi di porto d'armi, che consentono il porto delle
armi solo per i fini previsti dallo stesso titolo di polizia: es. porto
uso caccia, si può portare l'arma solo a caccia, etc.
Per quanto riguarda la detenzione, se
non si ci trova in una delle
condizioni sopra evidenziate, la detenzione non è soggetta ad
alun tipo di autorizzazione, quindi si potranno detenere nel luogo dove
saranno denunciate le seguenti armi e munizioni:
A) fino ad un massimo di 3
armi comuni da sparo;
B) fino ad un massimo di 6
armi qualificate per uso sportivo;
C) fino ad un massimo di 8
armi antiche, antecednti il 1890;
D) fino ad un massimo di 200
cartucce per arma comune;
E) fino ad un massimo di 1500
cartucce da caccia;
D) fino ad un massimo di 5kg
di polvere da lancio o polvere da sparo.
(per la polvere da sparo bisogna
decurtare dai 5kg il quantitativo
delle cartucce da caccia detenute)
Per quanto riguarda le cosiddette armi
bianche, queste vanno
considerate armi. Devono essere denunciate all'autorità solo
quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
(spade, sciabole, baionette, coltelli a scatto, ecc.)
Per poter acquistare armi e munizioni,
chi non è titolare di
porto d'armi, può richiedere all'autorità di Pubblica
Sicurezza il rilascio del nulla osta, tale documento è valido 90
giorni dalla data di rilascio e consente il solo acquisto delle armi e
delle munizioni in esso specificate.
Andiamo ora ad elencare tutte le
più comuni licenze in materia
di armi.
1) LICENZA PORTO DI PISTOLA O
RIVOLTELLA
Consente il porto in contemporanea
della armi comuni corte in forza
della sola denuncia (3), consente inoltre il trasporto di armi corte e
lunghe, l'acquisto di armi e munizioni.
Il libretto è valido anni 5
mentre la licenza va rinnovata ogni
anno, quando la licenza è scaduta, anche se si è
presentata domanda di rinnovo, il porto non è valido.
2) LICENZA PORTO D'ARMI DI FUCILE USO
CACCIA
Consente il porto del fucile da caccia
nei giorni e nei luoghi dove
è consentita l'attività venatoria e nei campi di tiro a
volo, consente inoltre il trasporto di armi sia lunghe che corte e
l'acquisto di armi e munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono
validi 6 anni e, all'interno dei
sei anni, si rinnovano automaticamente tramite il pagamento delle tasse
di CC.GG., se la tassa è scaduta il porto di fucile non è
valido, ma nel caso di uso si incorre solo in una sanzione
amministrativa.
3) LICENZA DI PORTO FUCILE PER DIFESA
PERSONALE
Consente il porto del fucile per
difesa personale e il trasporto di
armi sia corte che lunghe, consente inoltre l'acquisto di armi e
munizioni.
Il libretto è valido 5 anni
mentre la licenza va rinnovata ogni
anno, quando la licenza è scaduta il porto d'armi non è
valido anche se si è presantata domanda di rinnovo.
4) PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO
Consente il porto dell'arma lunga
all'interno dei campi di TAV e il
trasporto di armi lunghe e corte, consente inoltre l'acquisto di armi e
munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono
validi 6 anni e non è
prevista alcuna tassa di CC.GG.
5) PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA E
DIFESA
E' del tutto identico al porto di
fucile per uso caccia, viene
rilasciato con doppia licenza, una valida per l'esercizio venatorio ed
una valida per la difesa personale. Il libretto e la licenza per la
caccia sono validi 6 anni, mentre la licenza per difesa va rinnovata
ogni anno.
6) LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI
COMUNI DA SPARO
Questa licenza la rilascia il
Questore, ha validità permanente e
non e più prevista alcuna tassa di CC.GG., può anche
essere rilasciata per una sola arma. La licenza di collezione consente
la detenzione di non più di un'arma dello stesso tipo, è
vietata la detenzione di munizionamento per le armi in collezione, non
è consentito l'uso delle armi inserite nella licenza di
collezione. Non è titolo valido per l'acquisto di armi è
munizioni.
7) LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI
ARTISTICHE RARE E DI IMPORTANZA
STORICA
Questa licenza consente di detenere
più armi delle otto previste
aventi la qualifica di armi antiche, per armi antiche si intendono
quelle prodotte prima del 1890.
Le armi detenute in forza di questa
licenza non vanno denunciate e non
va comunicato l'acquisto o la cessione, va solo comunicata la
variazione sostanziale. Per variazione sostanziale si intende, che ad
esmpio, chi fa collezione di armi antiche cambia con armi artistiche o
di importanza storica.
La differenza fra le tre tipologie
è questa:
A) armi antiche sono tutte quelle
prodotte prima del 1890 senza alcun
valore collezionistico;
B) le armi aristiche sono quelle di un
certo pregio con determinate
incisioni
o manifatture;
C) le armi di importanza storica sono
quelle che potrebbero rientrare
nella fattispecie A ma che hanno avuto un'importanza storica, tipo che
siano state usate in una particolare battaglia o che siano appartenute
a qualche grande o illustre personaggio.
8) LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI DA
GUERRA
Questa licenza con l'entrata in vigore
della legge n°110 del 1975
è stata abolita, chi già l'aveva continua a tenerla
rinnovandola annualmente ma non può movimenatre le armi,
cioè, le armi che vi erano inserite rimangono mentre non si
possono fare altri acquisti da inserire, le armi e la licenza possono
essere trasferite per successione a causa di morte, per versamento ai
competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti
pubblici che ne facciano richiesta.
9) LICENZA DEPOSITO PER MUNIZIONI NON
SUPERIORE A 1.500 CARTUCCE
Questa licenza, così come
disposto da una recente circolare del
ministero dell'interno, può essere concessa, senza particolari
prescrizioni, dal prefetto a chi ne faccia richiesta e possa
documentare che fa un largo consumo di munizioni, il ministero pone
alcuni esempi, agli istruttori di tiro o ai tiratori agonisti.
Naturalmente, come già detto, sono solo alcuni esempi che il
ministero fa per far capire che ci vuole una valida dimostrazione per
richiedre questo tipo di licenza, certo che il semplice detentore o
titolare di un qualsiasi PDA non ha cosa farsene.
Note:
con uno dei porto d'armi sopra
elecati, si possono, oltre al porto
delle armi per le quali il porto è rilasciato, trasportare sia
armi lunghe che corte in numero non superiore a 6, il trasporto
dovrà avvenire in modo tale che l'arma non sia pronta e
suscettibile per l'uso e che quindi non sia configurabile il porto.
Per le licenze di porto d'armi o nulla
osta occorre all'atto della
richiesta allegare il congedo militare, per chi non abbia espletato il
servizio militare occorre il certificato di abilitazione al maneggio
delle armi c/o una qualsiasi sezione del Tiro a segno Nazionale.
Gli obiettori di coscienza non possono
detenere armi e munizioni,
tranne quelle ad aria compressa con energia cinetica non superiore a
7,5joule o le repliche di armi ad avancarica ad un colpo.
Le armi inseribili nella licenza di
collezione sono solo nel limite di
un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale, però
possono esservi due armi del tutto identiche e quindi riportanti lo
stesso numero di catalogo ma che si differiscono per determinati
particolari, allora di queste è consentito l'inserimanto di
entrambe (es. 98FS - 98F).
Testo
ancora da aggiustare e
completare.
A cura di Francesco527