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Riassunto della legislazione sulle armi

In Italia vige un divieto generale di porto d'armi, così come stabilito dall'art.4 legge n°110 del 28 aprile 1975. Invece la detenzione di armi è vietata a tutti coloro i quali hanno riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni per delitti non colposi e non abbiano ottenuo la riabilitazione. Poi vi sono i reati ostativi previsti dall'art. 43 del TULPS per i quali anche con la riabilitazione non è possibile alcuna licenza in materia di armi. Quindi vi è un divieto generale di porto, divieto al quale lo stato concede una deroga con il rilascio dei permessi di porto d'armi, che consentono il porto delle armi solo per i fini previsti dallo stesso titolo di polizia: es. porto uso caccia, si può portare l'arma solo a caccia, etc.
Per quanto riguarda la detenzione, se non si ci trova in una delle condizioni sopra evidenziate, la detenzione non è soggetta ad alun tipo di autorizzazione, quindi si potranno detenere nel luogo dove saranno denunciate le seguenti armi e munizioni:

A) fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo;
B) fino ad un massimo di 6 armi qualificate per uso sportivo;
C) fino ad un massimo di 8 armi antiche, antecednti il 1890;
D) fino ad un massimo di 200 cartucce per arma comune;
E) fino ad un massimo di 1500 cartucce da caccia;
D) fino ad un massimo di 5kg di polvere da lancio o polvere da sparo.
(per la polvere da sparo bisogna decurtare dai 5kg il quantitativo delle cartucce da caccia detenute)

Per quanto riguarda le cosiddette armi bianche, queste vanno considerate armi. Devono essere denunciate all'autorità solo quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. (spade, sciabole, baionette, coltelli a scatto, ecc.)

Per poter acquistare armi e munizioni, chi non è titolare di porto d'armi, può richiedere all'autorità di Pubblica Sicurezza il rilascio del nulla osta, tale documento è valido 90 giorni dalla data di rilascio e consente il solo acquisto delle armi e delle munizioni in esso specificate.

Andiamo ora ad elencare tutte le più comuni licenze in materia di armi.

1) LICENZA PORTO DI PISTOLA O RIVOLTELLA

Consente il porto in contemporanea della armi comuni corte in forza della sola denuncia (3), consente inoltre il trasporto di armi corte e lunghe, l'acquisto di armi e munizioni.
Il libretto è valido anni 5 mentre la licenza va rinnovata ogni anno, quando la licenza è scaduta, anche se si è presentata domanda di rinnovo, il porto non è valido.

2) LICENZA PORTO D'ARMI DI FUCILE USO CACCIA

Consente il porto del fucile da caccia nei giorni e nei luoghi dove è consentita l'attività venatoria e nei campi di tiro a volo, consente inoltre il trasporto di armi sia lunghe che corte e l'acquisto di armi e munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono validi 6 anni e, all'interno dei sei anni, si rinnovano automaticamente tramite il pagamento delle tasse di CC.GG., se la tassa è scaduta il porto di fucile non è valido, ma nel caso di uso si incorre solo in una sanzione amministrativa.

3) LICENZA DI PORTO FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Consente il porto del fucile per difesa personale e il trasporto di armi sia corte che lunghe, consente inoltre l'acquisto di armi e munizioni.
Il libretto è valido 5 anni mentre la licenza va rinnovata ogni anno, quando la licenza è scaduta il porto d'armi non è valido anche se si è presantata domanda di rinnovo.

4) PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO

Consente il porto dell'arma lunga all'interno dei campi di TAV e il trasporto di armi lunghe e corte, consente inoltre l'acquisto di armi e munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono validi 6 anni e non è prevista alcuna tassa di CC.GG.

5) PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA E DIFESA

E' del tutto identico al porto di fucile per uso caccia, viene rilasciato con doppia licenza, una valida per l'esercizio venatorio ed una valida per la difesa personale. Il libretto e la licenza per la caccia sono validi 6 anni, mentre la licenza per difesa va rinnovata ogni anno.

6) LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI COMUNI DA SPARO

Questa licenza la rilascia il Questore, ha validità permanente e non e più prevista alcuna tassa di CC.GG., può anche essere rilasciata per una sola arma. La licenza di collezione consente la detenzione di non più di un'arma dello stesso tipo, è vietata la detenzione di munizionamento per le armi in collezione, non è consentito l'uso delle armi inserite nella licenza di collezione. Non è titolo valido per l'acquisto di armi è munizioni.

7) LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ARTISTICHE RARE E DI IMPORTANZA STORICA

Questa licenza consente di detenere più armi delle otto previste aventi la qualifica di armi antiche, per armi antiche si intendono quelle prodotte prima del 1890.
Le armi detenute in forza di questa licenza non vanno denunciate e non va comunicato l'acquisto o la cessione, va solo comunicata la variazione sostanziale. Per variazione sostanziale si intende, che ad esmpio, chi fa collezione di armi antiche cambia con armi artistiche o di importanza storica.
La differenza fra le tre tipologie è questa:
A) armi antiche sono tutte quelle prodotte prima del 1890 senza alcun valore collezionistico;
B) le armi aristiche sono quelle di un certo pregio con determinate incisioni o manifatture;
C) le armi di importanza storica sono quelle che potrebbero rientrare nella fattispecie A ma che hanno avuto un'importanza storica, tipo che siano state usate in una particolare battaglia o che siano appartenute a qualche grande o illustre personaggio.

8) LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI DA GUERRA

Questa licenza con l'entrata in vigore della legge n°110 del 1975 è stata abolita, chi già l'aveva continua a tenerla rinnovandola annualmente ma non può movimenatre le armi, cioè, le armi che vi erano inserite rimangono mentre non si possono fare altri acquisti da inserire, le armi e la licenza possono essere trasferite per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

9) LICENZA DEPOSITO PER MUNIZIONI NON SUPERIORE A 1.500 CARTUCCE

Questa licenza, così come disposto da una recente circolare del ministero dell'interno, può essere concessa, senza particolari prescrizioni, dal prefetto a chi ne faccia richiesta e possa documentare che fa un largo consumo di munizioni, il ministero pone alcuni esempi, agli istruttori di tiro o ai tiratori agonisti. Naturalmente, come già detto, sono solo alcuni esempi che il ministero fa per far capire che ci vuole una valida dimostrazione per richiedre questo tipo di licenza, certo che il semplice detentore o titolare di un qualsiasi PDA non ha cosa farsene.

Note:
con uno dei porto d'armi sopra elecati, si possono, oltre al porto delle armi per le quali il porto è rilasciato, trasportare sia armi lunghe che corte in numero non superiore a 6, il trasporto dovrà avvenire in modo tale che l'arma non sia pronta e suscettibile per l'uso e che quindi non sia configurabile il porto.
Per le licenze di porto d'armi o nulla osta occorre all'atto della richiesta allegare il congedo militare, per chi non abbia espletato il servizio militare occorre il certificato di abilitazione al maneggio delle armi c/o una qualsiasi sezione del Tiro a segno Nazionale.
Gli obiettori di coscienza non possono detenere armi e munizioni, tranne quelle ad aria compressa con energia cinetica non superiore a 7,5joule o le repliche di armi ad avancarica ad un colpo.
Le armi inseribili nella licenza di collezione sono solo nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale, però possono esservi due armi del tutto identiche e quindi riportanti lo stesso numero di catalogo ma che si differiscono per determinati particolari, allora di queste è consentito l'inserimanto di entrambe (es. 98FS - 98F).

Testo ancora da aggiustare e completare.

A cura di Francesco527