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Reati concernenti le armi

CODICE PENALE

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI


Art. 678
- Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila.


Art. 679
- Omessa denuncia di materie esplodenti -

Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.


Art. 680
- Circostanze aggravanti -

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.


DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE


Art. 695
- Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.


Art. 696
- Vendita ambulante di armi -

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.


Art. 697
- Detenzione abusiva di armi -

Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 698
- Omessa consegna di armi -

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila.


Art. 699
- Porto abusivo di armi -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.


Art. 700
- Circostanze aggravanti -

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.